1. Sono istituiti:
a) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per i militari appartenenti all'Aeronautica,
b) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri;
c) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.
2. I Consigli nazionali dei rappresentanti militari di cui al comma 1, di seguito denominati «Consigli», deliberano congiuntamente per le materie di interesse generale e separatamente per le materie di specifica rilevanza per ciascun Consiglio.
3. I regolamenti interni di ciascun Consiglio definiscono le modalità di riunione e di deliberazione per sezioni di Forza armata o per categoria.