Art. 4.
(Consigli nazionali dei rappresentanti).

      1. Sono istituiti:

          a) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per i militari appartenenti all'Aeronautica,

 

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all'Esercito, alla Marina e al Corpo delle capitanerie di porto;

          b) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri;

          c) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

      2. I Consigli nazionali dei rappresentanti militari di cui al comma 1, di seguito denominati «Consigli», deliberano congiuntamente per le materie di interesse generale e separatamente per le materie di specifica rilevanza per ciascun Consiglio.
      3. I regolamenti interni di ciascun Consiglio definiscono le modalità di riunione e di deliberazione per sezioni di Forza armata o per categoria.